E’ facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltreché di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale , di inoltrare per iscritto all’intermediario o all’impresa, reclamo anche con riferimento all’attività di intermediazione assicurativa del proprio Agente, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori, di cui all’art. 10 ter del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008 ai seguenti indirizzi: